Art. 9.
(Monitoraggio).

      1. Nella relazione di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da presentare al Parlamento ogni due anni, il

 

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Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a riferire in forma dettagliata e analitica, tenendo conto della differenza di genere, sullo stato di attuazione della presente legge.